MASSIME DEL TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT

 

 

A cura di Flavia Tortorella

 

 

Impaginazione e realizzazione on line a cura di Antonella Frattini

 

Lodo arbitrale del 26 agosto 2009

(Sig. Mariano Fagiani / Federazione Italiana Giuoco Calcio)

Il principio di autonomi del diritto sportivo si estrinseca sia nell’autosufficienza procedimentale, sia nell’autonomia di diritto sostanziale sportivo. Con la conseguenza che il diritto privato o penale, sostanziale o processuale, può essere applicato solo per singoli profili e per via analogica, ove sussista una lacuna.

Alla luce dei principi di diritto sportivo, non si reputa sia necessaria né la certezza assoluta dell’imputabilità di una condotta – certezza che, peraltro, per quasi tutti gli atti umani sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale principio ha ricevuto  nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione antidoping, laddove si procede il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. Il principio così espresso ha portata generale. E’ dunque sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione di un illecito.

 

Lodo arbitrale 13 agosto 2009

(S.S. Formia Calcio A.S.D. / Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Lazio e Polisportiva Terranova A.S.D.)

Le domande di ammissione ai Campionati sportivi servono alle società interessate per prender parte ad un procedimento non discrezionale di tipo ammissivo, connotato dalla concorsualità in relazione al numerus clausus di soggetti iscrivibili e che, a sua volta ed oltre ad essere regolato da una specifica (ed inderogabile, anche per la Federazione ed i suoi organi) lex specialis di regola contenuta nei regolamenti e nei comunicati ufficiali, s’inserisce in un complesso di procedimenti coordinati, scaturenti appunto dalla posizione delle norme generali e di dettaglio e che continuano, ben oltre la fase di valutazione delle domande di partecipazione, il tutto secondo precise ed inderogabili scansioni temporali.

I termini afferenti tali scansioni non sono mai suscettibili di interpretazioni e di applicazioni diverse da quelli posti con il criterio formale – e certo mai secondo un criterio di tipo teleologico o spurio – essendo volti a garantire, al contempo, la ragionevole certezza e la rapidità nell’organizzazione dei campionati, l’effettiva parità d’accesso degli aspiranti all’ammissione ed ogni possibile arbitrio da parte dell’ente organizzatore del campionato.

Una volta assodata la natura decadenziale del termine in parola, è evidentemente sufficiente, al fine della legittima motivazione della non ammissione a seguito della violazione di quest’ultimo che si sostanzia in un mero fatto giuridico, la semplice presa d’atto, da parte del Comitato Regionale, di tale evento e la conseguente assunzione della misura espulsiva.

 

Lodo arbitrale 07 agosto2009

(S.S.D. Fondi Calcio Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti)

In riferimento alla disposizione contenuta nell’art. 10, co. VI, Codice di Giustizia Sportivo, si ritiene auspicabile un intervento del legislatore volto ad integrare la normativa vigente sul punto con una previsione di sanzioni congruamente graduate in riferimento alla gravità dell’elemento soggettivo accertato ed all’effettivo coinvolgimento della società.

 

Lodo arbitrale 28 luglio 2009

(Avv. Claudio Pasqualin / Sig. Cristian Eduardo Zapata Valencia)

Il diritto dell’agente di vedersi riconoscere un corrispettivo in vista di un esercizio di recesso anticipato dal rapporto ad opera del calciatore.

 

Lodo arbitrale 14 luglio 2009

(Sig. Carlo Conti (per il minore Thomas Conti) / Federazione Italiana Giuoco Calcio)

Sulla possibilità di richiedere una conversione parziale della sanzione inflitta ad un calciatore per condotta violenta nei riguardi di un Direttore di gara, “a tempo” o “a giornate”, in una sanzione accessoria in prospettiva rieducativi dell’atleta, il Collegio osserva che nell’ordinamento sportivo non è rinvenibile alcun principio che consenta all’interprete di valutare quella sanzione in una prospettiva alternativa piuttosto che ulteriore e diversa rispetto a quella tradizionale.

 

Lodo arbitrale 26 giugno 2009

(Società Ginnastica Amsicora, Hockey Club Bra, Hockey Femminile Libertas San Saba e S.S. Lazio Hockey 59 /  Federazione Italiana Hockey)

In linea con la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della abrogata Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, deve affermarsi, alla luce del diritto vigente, l’arbitrabilità delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle deliberazioni di organi di federazioni sportive.

A tale conclusione induce la particolare disciplina della soluzione delle controversie sportive introdotta nell’ordinamento italiano con la Legge 17.10.2003 n. 280, la quale ha stabilito un regime derogatorio rispetto alle regole generalmente (ed altrimenti) applicabili all’impugnazione delle delibere di organi di associazioni non riconosciute.

Ed invero l’introduzione, anche in materia di diritti soggettivi e per controversie diverse da quelle vertenti sui “rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti”, della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ha sottratto i giudizi su ricorsi aventi natura impugnatoria di delibere delle federazioni sportive al regime stabilito in via generale dall’art. 23 cod. civ. Da cfiò consegue che non potrà più ritenersi non compromettibile in arbitri, per difetto di disponibilità del diritto ad opera delle parti, la controversia avente ad oggetto la validità delle deliberazioni federali (come invece aveva correttamente concluso altro collegio arbitrale istituito presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport prima dell’adozione della Legge n. 280/2003: lodo Ragazzi c. Federazione Italiana Pallacanestro dell’11 luglio 2002).

Tale conclusione si incontra, e risulta perciò rafforzata, sotto altro profilo, con la generale salvezza delle “clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive”, disposta per la risoluzione “in sede sportiva” delle controversie che mettono in gioco regole e soggetti dell’ordinamento sportivo affermato, senza formulare eccezioni, dalla stessa Legge n. 280 del 2003.

 

Lodo arbitrale 12 giugno 2009

(A.S.I. Isola Farnese FCD e Sig. Emanuele Bellarosa / Federazione Italiana Giuoco Calcio)

E’ senz’altro da ammettersi l’uso della prova testimoniale in qualunque grado di giudizio sportivo (anche nella fase del giudizio di arbitrato). Tuttavia, in presenza di un referto arbitrale che descrive i fatti accaduti nel contesto della competizione sportiva e che, ai sensi dell’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, questo non può pertanto essere soggetto a una resistenza probatoria per il tramite dell’assunzione di prove testimoniali (salvo assumere prove documentali o fotografiche). Quindi: laddove vi è un referto arbitrale quale documento narrativo di quanto avviene all’interno del terreno di gioco di cui solo l’arbitro è il conoscitore, non si possono invocare prove testimoniali a contrario.

 

Lodo arbitrale 04 giugno 2009

(Geom. Ettore Setten e Treviso FBC 1993 Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio)

L’errore scusabile in tanto si può configurare nei suoi presupposti oggettivi, in quanto le prescrizioni normative, violate da colui che ne richiede il riconoscimento, siano effettivamente oscure ed equivoche e tali, quindi, da giustificare comportamenti incoerenti o contradditori da parte dei destinatari delle norme stesse.

 

Lodo arbitrale 15 maggio 2009

(Sig. Roberto Benigni / Federazione Italiana Giuoco Calcio)

Il Collegio non può disattendere l’assunto secondo cui l’effetto del trasferimento, in capo al debitore in mora, del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione costituisce principio generale dell’ordinamento. La tempestiva consegna dell’attestazione di cui al C.U. n. 93/A del 05.05.2008, non costituisce una mera formalità documentale, ma abbia due distinti e precisi scopi: oltre a quello di dimostrare il saldo delle pendenze pregresse di una società di calcio verso i suoi creditori principali, vi è anche quello di garantire la FIGC circa l’ammissione al campionato di un soggetto in grado di condurlo in modo finanziariamente corretto e diligente, senza cercare di ottenere risultati sportivi sul campo grazie ad una conduzione finanziaria allegra, ossia pretermettendo i diritti dei suoi più diretti collaboratori ed operando una concorrenza sleale verso gli altri competitori.

 

Lodo arbitrale del 13 maggio 2009

(S.S. Juve Stabia Spa / Federazione Italiana Giuoco Calcio)

La concessione di una dilazione nell’adempimento di quanto richiesto dall’allegato A), par. III, lett. B), punto 4, del C.U. 93/A del 05.05.2008, costituisce atto di accettazione di proposte negoziali, in quanto dirette a modificare preesistenti rapporti giuridici patrimoniali e, pertanto, sono assoggettate, in difetto di diversa disciplina speciale, alla normativa generale in materia contrattuale dettata dagli art. 1321 e ss. del codice civile. A ciò consegue che la data di perfezionamento degli accordi con i quali sono state convenute le dilazioni in oggetto va individuata, ai sensi dell’art. 1326 c.c., nel momento in cui il proponente ha avuto conoscenza dell’accettazione.