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Anno 2, Numero 19
6 settembre 2006

PRIMO PIANO

CALCIO, JUVENTUS
TAR: INAMMISSIBILE RICORSO PICCOLI AZIONISTI

Sentenza TAR Lazio Sede di Roma - Sez. III Ter - R.G. n. 7910/2006

sul ricorso 8049/06 proposto dalla Juventus Football Club S.p.A.

CASO JUVE: COMPETENTE IL TAR ANCHE SE LA SOCIETÀ HA DECISO DI NON RICORRERE

Ordinanza TAR Lazio n. 4671/2006 del 1 settembre 2006

Sulla materia sportiva può decidere anche il giudice amministrativo. Lo ha affermato il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, respingendo il ricorso con il quale era stata chiesta la sospensione cautelare delle sanzioni inflitte per illecito sportivo alla ex dirigenza della Juventus, che però ha deciso di non ricorrere. Secondo i giudici amministrativi non può essere escluso il ricorso alla tutela della giustizia amministrativa quando le sanzioni sportive esplicano la loro efficacia anche al di fuori dell'ordinamento sportivo. Nel caso in esame il ricorso è stato respinto perchè il TAR ha ritenuto che non sussistesse il pericolo di danni patrimoniali imminenti dall'applicazione delle sanzioni comminate.

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