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TAR LAZIO COMPETENTE SUI PROVVEDIMENTI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA IN MERITO A INCIDENTI VERIFICATISI IN OCCASIONE DELLE PARTITE DI CALCIO
L'art. 3, comma 2, del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito nella legge 7 ottobre 2003, n. 280 - che devolve al T.A.R. del Lazio di Roma la competenza funzionale per le controversie in materia sportiva -
si applica anche nel caso di controversie proposte da soggetti che non sono interni al mondo sportivo.
TAR Catania, Decreto 04/04/2007, n. 401
TAR Roma, Ordinanza 12/04/2007, n. 1664
È REATO ESIBIRE SIMBOLI RAZZISTI ALLO STADIO
Punibile chi esibisce emblemi di gruppi fascisti o razzisti anche se non vi fa parte
Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, confermando una ordinanza del G.i.p. di Roma che
aveva imposto ad un tifoso di presentarsi al commissariato di polizia 30 minuti dopo l’inizio del primo tempo e del
secondo tempo e 20 minuti dopo il termine di ogni incontro di calcio disputato dalla Roma per tre anni.
Il giovane ultrà era infatti stato denunciato per il reato di “uso di simboli propri delle organizzazioni razziste o
nazionaliste, previsto da una legge del 2003, per aver assistito alla partita tra Roma e Livorno “parzialmente travisato
ed esponendo una bandiera con l’effigie di Benito Mussolini e con il fascio littorio”. Secondo la Suprema Corte, infatti,
il reato sussiste “quando chi accede ai luoghi dove si svolgono manifestazioni agonistiche reca con se emblemi o
simboli di gruppi o associazioni razziste, nazionaliste e simili, anche se non è iscritto a tali gruppi o associazioni,
perché anche in quest'ultimo caso ricorre evidentemente la lesione del bene penalmente tutelato”.
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n. 9793/2007
NOVITÀ EDITORIALE
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