
LATEST NEWS 10.7.2008
La concessione di diritti speciali ad imprese, anche in ambito sportivo, non deve falsare la concorrenza tra i vari operatori economici
"Una persona giuridica le cui attività consistono non soltanto nella partecipazione alle decisioni amministrative che autorizzano l'organizzazione di gare motociclistiche, ma anche nell'organizzare direttamente tali gare e nel concludere in tale contesto contratti di sponsorizzazione, di pubblicità e di assicurazione rientra nella sfera di applicazione degli artt. 82 CE e 86 CE. Tali articoli ostano ad una normativa nazionale che conferisca ad una persona giuridica, la quale organizza gare motociclistiche e conclude contratti di sponsorizzazione, di pubblicità e di assicurazione, il potere di emettere un parere conforme sulle domande di autorizzazione presentate ai fini dell'organizzazione di tali gare, senza fissare limiti, obblighi e controlli all'esercizio di tale potere".
Con decisione del 21 novembre 2006, il Dioikitiko Efeteio Athinon (Tribunale Amministrativo di primo grado di Atene) ha presentato alcune domande pregiudiziali relative al concetto di impresa ed abuso di posizione dominante (artt. 82 e 86 CE) alla Corte di Giustizia CE, nell’ambito di una controversia sorta tra l’ELPA (Club automobilistico e turistico greco) e la MOTOE, un’associazione motociclistica greca indipendente senza scopo di lucro, riguardo al risarcimento pecuniario dei danni morali che la MOTOE asserisce di aver subito a causa del rifiuto implicito dell’ELPA di accordarle l’autorizzazione ad organizzare gare di motociclismo.
Corte Giust. CE Sentenza 01/07/2008, n. procedimento C-49/07