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LATEST NEWS 12.12.2008



Ciclismo, rifare le regole sui controlli antidoping fuori gara


Sì ai controlli antidoping fuori gara, ma il CONI dovrà cambiare l’informativa ai ciclisti. E’ questa in sostanza la soluzione del Garante per la protezione dei dati personali al problema sollevato dall’Associazione corridori ciclisti professionisti italiani (ACCPI), contenuta nel provvedimento del 13 ottobre scorso, pubblicato sul bollettino n.98/ottobre 2008 dell’Autorità. Di fatto ACCPI aveva fatto rilevare al Garante che, secondo il nuovo protocollo antidoping della WADA (agenzia mondiale antidoping), il CONI può reperire gli atleti professionisti per i controlli senza limiti di orario e di luogo e fa compilare a questi ultimi, per tale scopo, un apposito modulo (il whereabouts) con alcune informazioni personali, senza specificare se sia facoltativo od obbligatorio fornire i dati, chi può accedervi e se ci siano o meno conseguenze derivanti dal loro mancato rilascio. Inoltre, ACCPI aveva segnalato al Garante che i test possono essere effettuati anche presso il domicilio del ciclista, così che l’ispettore antidoping può anche raccogliere dei dati sensibili in merito alla vita privata sua e dei suoi conviventi. L’Autorità ha sottolineato che, se da una parte le rettifiche proposte dal CONI sono idonee ad informare gli atleti sulle tipologie di dati da trattarsi legittimamente nel corso delle attività antidoping, dall’altra il modulo informativo usato (che è stato rivisto nel luglio di quest’anno) non fa capire bene, prima di fornire le informazioni sulla reperibilità giornaliera, quanto dettagliatamente i ciclisti professionisti debbano indicarle per non rischiare le gravi sanzioni previste, e se il fornire i dati sulla reperibilità giornaliera e sulle modifiche sia obbligatorio o facoltativo. Per questo il CONI, entro due mesi dalla ricezione del provvedimento del Garante, dovrà modificare il modello compilato dagli atleti (anche all’atto del tesseramento), in modo che esso contenga sia i dati da inserire, precisando la natura obbligatoria o facoltativa e le diverse conseguenze per la mancata comunicazione (soprattutto riguardo le informazioni sulla reperibilità e gli orari), sia l'ambito di comunicazione dei dati stessi, riportando anche per categoria i soggetti destinatari e la circostanza che tali dati vengano trasmessi all'estero.

Garante Privacy Provv. del 13 ottobre 2008 - Bollettino n. 98/ottobre 2008



     

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