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LATEST NEWS 12.1.2009



AVVICENDAMENTO DI UN ARBITRO DI CALCIO: OCCORRE IL PARERE DELL'ORGANO TECNICO


È illegittimo il provvedimento di avvicendamento dell'arbitro P. in assenza del parere dell'organo tecnico.

È questo il principio con cui il TAR Lazio ha accolto l'istanza cautelare connessa al ricorso principale con cui l'arbitro P. ha impugnato la decisione emessa dall'A.I.A. di “avvicendamento” dello stesso; decisione confermata dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato del CONI cui l’arbitro si era in precedenza rivolto.

Il Collegio, in particolare, ha dapprima rilevato che l'approfondimento sull'eccezione di difetto di giurisdizione sarà affrontata nella fase di merito, pur apparendo, allo stato, la questione dedotta non configurabile come "tecnica" stricto sensu, assumendo il problema dell'organico esuberante un valore precipuamente organizzatorio con conseguente giurisdizione del GA.

Quanto al merito, poi, per il TAR Lazio il ricorso appare sostenuto da sufficienti elementi di fumus boni iuris, richiedendosi, ai fini dell'avvicendamento dell'arbitro, sia ai sensi dell'art. 7 delle Norme di funzionamento degli organi tecnici dell'A.I.A., che ai sensi dell'art. 47 del Regolamento A.I.A., una proposta del competente organo tecnico che, nel caso di specie, non vi è stata avendo il Comitato Nazionale provveduto in assenza di proposta, tale non potendosi qualificare la generica richiesta di valutazione dell'opportunità di riduzione dell'organico proveniente dal Responsabile CAN.

Il TAR Lazio - Sezione Terza Ter - accogliendo la domanda cautelare ha ordinato la rinnovazione del procedimento.

  • TAR Lazio-Roma, sez. III ter, ordinanza 18.12.2008



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