
LATEST NEWS 13.11.2007
Gestione di un impianto sciistico: i profili di responsabilità per i danni subito dallo sciatore
Interessanti puntualizzazioni della Cassazione in tema di responsabilità dei gestori di un impianto sciistico per i danni riportati dagli utilizzatori delle piste di sci.
È a carico del gestore dell’impianto l’obbligo di porre in essere ogni cautela per dotare le piste delle misure di sicurezza necessarie per prevenire pericoli per l’utente, dovendosi estendere tale obbligo anche ai pericoli cosiddetti esterni alle piste, cui si possa andare incontro in caso di uscita dalle piste, allorquando la situazione naturale dei luoghi renda altamente probabile tale fuoriuscita.
Nella fattispecie, relativa alla morte di uno sciatore che, uscito attraverso un varco da una pista, era precipitato in una scarpata, è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto responsabili del reato di omicidio colposo il direttore tecnico della società che aveva l’incarico di gestire l’impianto e il capo servizio addetto alla sicurezza dell’impianto, ai quali, sotto il profilo colposo, era stato addebitato di non avere interdetto agli sciatori, in modo idoneo, il varco di uscita dalla pista di collegamento con altra pista mediante palinatura e comunque con l’apposizione di un cartello di divieto, essendosi i medesimi limitati, nonostante la verificazione di analoghi incidenti e la conoscenza della situazione di pericolo, ad apporre un cartello di pericolo scarsamente visibile e comunque allocato a valle del pericolo da fronteggiare.
Cassazione penale Sent., Sez. IV, 26/10/2007, n. 39619