
LATEST NEWS 14.1.2008
Le qualità tecniche dell'arbitro sono sottratte al controllo giurisdizionale del G.A.
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TAR Lazio-Roma, sez. III ter, sentenza 05.11.2007 n° 10911
Non rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con il quale si dispone la non ammissione di un arbitro di calcio tra quelli effettivi.
E' questo il principio con cui il TAR Lazio con la sentenza in commento - ROMA, SEZ. III TER - 5 novembre 2007 n. 10911 - ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un arbitro di calcio statuendo che "Esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo, per rientrare nella competenza degli Organi di giustizia sportiva, una controversia avente ad oggetto l'impugnazione, da parte di un arbitro di calcio, del provvedimento con il quale si dispone contestualmente la non ammissione dello stesso tra gli arbitri effettivi, e l'inserimento nella categoria degli arbitri fuori quadro".
Per il TAR capitolino, infatti, "tale controversia attiene alla contestazione di un giudizio tecnico espresso dalla Commissione Arbitri Nazionali, e, poiché, ai sensi del DL 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla L. 17 ottobre 2003 n. 280, i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, consegue la sottrazione al controllo giurisdizionale del G.A. degli atti a contenuto tecnico-sportivo".
TAR Lazio-Roma, sez. III ter, sentenza 05.11.2007 n° 10911