Esclusa la responsabilità degli amministratori del circolo parrocchiale come "sorveglianti" ex articolo 2048 cc: per il riconoscimento del danno serve una condotta colposa che integra un illecito, non basta il fallo commesso in una normale azione di gioco
Una decisione della Corte di Appello di Milano ha bloccato l’assegnazione dei diritti a SKY a partire dal 2010 e vietato alla Lega Calcio di procedere nella esecuzione del contratto a favore dell’emittente di Rupert Murdoch.
Il provvedimento in questione è quello adottato dalla Corte d’appello di Milano del 4 novembre scorso, che ha accolto la domanda cautelare proposta dall’emittente Conto Tv, inibendo la Lega di dar corso alla assegnazione a SKY del pacchetto Platinum Live, contenente i diritti di trasmissione su satellite in diretta di tutte le partite di calcio di serie A nelle stagioni 2010/2011 e 2011/2012.
L’attuazione del diritto nazionale antitrust prevede una doppia tutela contro comportamenti anticoncorrenziali: una tutela amministrativa, volta al ripristino delle regole di concorrenza ed una giurisdizionale per l’accertamento della violazione di diritti soggettivi e per il risarcimento dei conseguenti danni.
La vicenda oggetto di contestazione
Il tutto nasce dal ricorso presentato al giudice dall’emittente di Marco Crispino, Conto Tv, nuova emittente televisiva che integra il sistema di trasmissione satellitare con quello digitale terrestre.
Appena uscito il bando per l’assegnazione dei diritti tv della serie A, infatti, tale emittente proponeva subito ricorso cautelare al Tribunale di Milano, in quanto sulla piattaforma digitale terrestre erano stati predisposti due pacchetti di assegnazioni delle partite mentre per il satellite solamente uno, quello denominato Platinum Live, che di fatto permetteva solo alla pay tv Sky Italia di partecipare al bando escludendo le emittenti più piccole.
In questo modo il marchio di Rupert Murdoch diventa ancora più dominante nella piattaforma satellitare in Italia.
L’istanza cautelare presentata dall’emittente è stata introdotta ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 700 c.p.c. in relazione all’articolo 33 secondo comma, della legge 287/1990, che prevede una speciale competenza in unico grado della Corte d’Appello per le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché per i ricorsi diretti all’ottenimento di provvedimenti di urgenza in relazione alle violazioni di natura concorrenziale previste nei primi quattro titoli della legge stessa.
L’emittente Conto TV aveva diffidato la Lega calcio rispetto ai diritti televisivi satellitari per le partite di campionato della serie A.
L’accusa nei riguardi era stata avanzata a causa di un presunto atteggiamento univoco, rispetto alla diffusione delle dirette, che aveva intrapreso con SKY per il campionato.
In pratica, al centro delle discussioni, vi era la presunta disparità tra i diritti concessi al satellite rispetto a quelli concessi per il digitale terrestre.
Pare opportuno, altresì, menzionare il fatto che, nel provvedimento in questione, le richieste di risarcimento danni di Conto Tv sono state respinte, mentre saranno compensate le spese del procedimento.
Già annunciato il reclamo contro tale provvedimento cautelare che la LNP (Lega Nazionale Professionisti) ritiene carente nelle motivazioni e, comunque, infondato.
E’ opportuno, inoltre, precisare il fatto che, prima di rivolgersi alla Corte d’Appello di Milano, nei giorni precedenti alla gara, Conto Tv aveva inviato anche un esposto all'Antitrust e all'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), lamentando il fatto che la Lega avesse predisposto un unico pacchetto di diritti con tutte le dirette per il satellite (a differenza del digitale terrestre), di fatto costruito su misura per Sky.
L’Antitrust ha aperto un’istruttoria contro la Lega per possibile abuso di posizione dominante nella formazione dei pacchetti, in particolare per quanto concerne la pay tv: il procedimento si concluderà entro il 31 maggio 2010; in mancanza di ricorso la Lega dovrà provvedere allo “spacchettamento” dell’offerta satellitare.
Corte d'Appello Milano, sez. I civile, sentenza 04.11.2009