
LATEST NEWS 17.11.2006
Rilascio di fideiussione a garanzia dei c.d. "debiti sportivi"
Le condizioni ed i requisiti per l’ammissione a competizioni sportive e ai campionati di calcio sono stabiliti dalle Federazioni sportive nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, connesso con le loro funzioni istituzionali di controllo e di vigilanza dello sport: le scelte di merito, in materia di iscrizione delle società di calcio, da compiersi, circa l’entità degli adempimenti concernenti le garanzie richieste alle società, si possono considerare nel complesso esenti da palesi irragionevolezze od incongruità, anche in merito alla richiesta di fideiussione, tanto più che, in presenza di tale richiesta, in nessun caso il comitato può prescindere dal rispetto delle sue stesse regole procedimentali. Ne consegue che quando la disciplina relativa all’iscrizione al campionato prevede il rilascio di una fideiussione a garanzia dei c.d. “debiti sportivi”, già deliberati o ancora da deliberare, per poter considerare valido tale adempimento deve essere prestata la garanzia richiesta, e non altro. Non si deve considerare, quindi, valida la prestazione, in luogo della prescritta fideiussione, di un pagamento con bonifico bancario effettuato da un soggetto non meglio identificato e, comunque, privo di un qualunque riferimento da parte del versante alla società di calcio. Ed, infatti, essendo l’iscrizione al campionato sportivo un’ammissione in senso tecnico, si deve considerare che gli adempimenti necessari per l’ammissione devono ordinariamente essere effettuati dai soggetti direttamente interessati, che sono i soli giuridicamente legittimati, poiché il pagamento effettuato da un terzo estraneo (al quale dovrà essere restituita la somma con gli interessi sul suo credito), dando luogo alla creazione di un ulteriore debito, implicherebbe l’aumento delle passività.
(da Quotidiano Giuridico 2006)
Consiglio di Stato Sentenza, Sez. VI, 12/10/2006, n. 6083