
LATEST NEWS 19.6.2007
CALCIO INTERCETTABILE PER MOTIVI DISCIPLINARI - TAR LAZIO 5280/2007
I giudici sportivi possono avvalersi del mezzo di prova per sanzionare gli accordi irregolari sulle partite
La giustizia sportiva può legittimamente avvalersi delle intercettazioni telefoniche nell’ambito dei procedimenti disciplinari. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha così respinto il ricorso presentato da un arbitro contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e la Federazione Italiana Gioco Calcio ( F.I.G.C. ), la cui Corte Federale gli aveva inflitto la sanzione della inibizione per quattro anni dall’attività riformando la misura precedentemente adottata dalla CAF ( Commissione d’Appello Federale). Secondo il ricorrente la sanzione sarebbe ingiustificata in quanto in primo luogo il fatto illecito che l’ha determinata non sarebbe imputabile a lui ma ad altre persone verso le quali si trovava in una situazione di soggezione psicologica; in secondo luogo l’organo della giustizia sportiva non avrebbe dovuto utilizzare nell’ambito del procedimento disciplinare il contenuto emerso dalle intercettazioni telefoniche provenienti dai procedimenti penali pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria di Torino e di Napoli e delle quali era stata richiesta soltanto una parte. I giudici amministrativi hanno ritenuto però infondato il ricorso spiegando che gli organi della giustizia sportiva possono chiedere copia degli atti dei procedimenti penali e quindi avvalersi legittimamente anche delle intercettazioni telefoniche quando siano rilevanti rispetto ai fatti che devono essere accertati ed eventualmente sanzionati. Inoltre non è necessario che si crei il contraddittorio sull’impiego delle intercettazioni, come accade nei procedimenti penali, essendo sufficiente che gli interessati vengano a conoscenza dell’attivazione del procedimento nei loro confronti, onde poter eventualmente fornire un contributo. Riguardo poi all’uso delle intercettazioni, che hanno fornito la prova delle irregolarità compiute, secondo il Tar il loro contenuto appare interpretato correttamente e non è rilevante il fatto che il comportamento concreto sia stato diverso da quello emerso dalle telefonate in quanto affinché sussista l’irregolarità è sufficiente anche il solo accordo diretto a condizionare le partite.
Tar Lazio 5280/2007