
LATEST NEWS 21.11.2007
Sanzioni disciplinari sportive e tutela giurisdizionale
Per il nostro sistema normativo la comunità sportiva è un ordinamento autonomo e il contenzioso disciplinare è gestito in esclusiva dagli organi di giustizia sportiva: la sentenza affronta il dibattuto nodo interpretativo, secondo cui il ricorso al giudice statale è ammesso solo quando le situazioni giuridiche soggettive di matrice sportiva assumano un rilievo per l'ordinamento statuale, che non si riduca ad un mero rilievo patrimoniale indiretto.
Con la sentenza in esame, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia ha riconosciuto, in applicazione degli artt. 1, 2 e 3 del D.L. 19 agosto 2003, n.220, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280, il proprio difetto di giurisdizione in relazione ad una controversia avente ad oggetto la legittimità di una sanzione disciplinare, comminata dal Giudice sportivo della F.I.G.C., alla società sportiva Catania Calcio s.p.a.
Con il citato intervento normativo, il legislatore, riconosciuta l'autonomia fra l'ordinamento sportivo e quello statuale, ha inteso individuare espressamente le fattispecie prive di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica, rimesse in toto all'ordinamento sportivo. Secondo il nuovo sistema legislativo, la giustizia sportiva costituisce l'unico strumento di tutela per le ipotesi in cui si discuta dell'applicazione delle regole sportive, mentre la giustizia statale è chiamata a risolvere le controversie che presentino una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o di interessi legittimi.
Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia Sentenza, Sez. Giurisdizionale, 08/11/2007, n. 1048