
LATEST NEWS 29.4.2008
Doping nello sport, in vigore dal 1° aprile la convenzione internazionale di Parigi
(da Il Quotidiano Giuridico n. 28/04/2008 -
www.ipsoa.it)
A seguito dell'emanazione della legge 26 novembre 2007, n. 230 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha autorizzato la ratifica, Il Governo ha provveduto a depositare, in data 27 febbraio 2008, lo strumento di ratifica della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005. Ai sensi dell'art. 37, comma 2, la convenzione sunnominata e' entrata in vigore il giorno 1° aprile 2008.
(Comunicato Ministero affari esteri 24/04/2008, G.U. 24/04/2008, n. 97 - Testo integrale convenzione UNESCO allegato)
La Convenzione si prefigge lo scopo, nel quadro della strategia e del programma di attività dell’UNESCO nel settore dell’educazione fisica e dello sport, di promuovere la prevenzione del doping nello sport e la lotta a tale fenomeno allo scopo di eliminarlo.
Se del caso, gli Stati parte adottano misure atte a limitare la disponibilità di sostanze e metodi vietati, al fine di ridurne l’utilizzo da parte degli sportivi nello sport, salvo nei casi di esenzione a fini terapeutici. Essi lottano in particolare contro il traffico destinato agli sportivi e, a tal fine, si adoperano per limitare la produzione, la circolazione, l’importazione, la distribuzione e la vendita di dette sostanze e metodi.
Gli Stati parte adottano misure o incoraggiano, se del caso, le istanze competenti sottoposte alla loro giurisdizione ad adottare misure al fine di prevenire e limitare l’utilizzo ed il possesso da parte degli sportivi di sostanze e metodi vietati nello sport, salvo nei casi in cui tale utilizzo sia autorizzato da un’esenzione a fini terapeutici.
Nessuna misura adottata conformemente alla presente Convenzione restringe la disponibilità a fini legittimi di sostanze e metodi il cui uso sia altrimenti vietato o limitato in ambito sportivo.
Gli Stati parte adottano direttamente misure, o incoraggiano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping ad adottare misure, incluse sanzioni o penalità, nei confronti dei membri di supporto degli sportivi che commettano una violazione delle regole antidoping o altre infrazioni legate al doping sportivo.
In base alle necessità, gli Stati parte incoraggiano i produttori ed i distributori di integratori alimentari a stabilire buone pratiche per la commercializzazione e la distribuzione dei suddetti integratori, ed in particolare a fornire informazioni circa la composizione analitica di tali prodotti e il certificato di qualità.
Comunicato –
Convenzione –
Legge di ratifica