LATEST NEWS 2.7.2008
Assicurazione obbligatoria per gli sportivi.
L'attività svolta dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva in attuazione del presente decreto deve considerarsi finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali dell'attivita' sportiva ed assume quindi, come affermato da una costante giurisprudenza del giudice amministrativo (da ultimo Consiglio di Stato, sez. VI, 10 settembre 2007, n. 4743) rilevanza pubblicistica ... un po' come la circolazione automobilistica.
L'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto e' stipulata nell'interesse degli sportivi dilettanti tesserati con le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente, di seguito denominati «soggetti assicurati.
Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, di seguito denominati «soggetti obbligati», sono tenuti alla stipula dell'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto, per conto e nell'interesse dei soggetti assicurati.
Ai fini dell'applicazione del presente decreto:
a) per atleti si intendono tutti i soggetti tesserati che svolgono attivita' sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico;
b) per dirigenti si intendono tutti i soggetti tesserati con tale qualifica dai soggetti obbligati;
c) per tecnici si intendono tutti i soggetti tesserati in qualita' di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico.
Ai fini della tutela assicurativa oggetto del presente decreto, i soggetti assicurati sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite dei soggetti
obbligati. L'assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante ed a causa dello svolgimento delle attivita' sportive, degli allenamenti e
durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attivita' proprie della qualifica di tecnico o
dirigente rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei soggetti obbligati. L'assicurazione opera a condizione che le attivita' di cui al comma 1 si svolgano secondo le modalita', i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai regolamenti sportivi delle
singole organizzazioni.
L'assicurazione opera senza limiti di eta' e per il mondo intero, a condizione che le attivita' siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai calendari o da accordi dei soggetti obbligati, purche' definiti in data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio.
La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento e cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.
Decreto della Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le
politiche giovanili e le attivita' sportive, del 16/04/2008, in GU n. 152
del 01/07/2008.