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LATEST NEWS 16.1.2006


OPERAZIONI EFFETTUATE DALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO - SESTA DIRETTIVA - Corte di giustizia CE, sez. II, sent. 12 gennaio 2006, n. C-246/04

È compito del giudice nazionale determinare, alla luce delle circostanze specifiche, se l'applicazione di un'esenzione generale a tutte le operazioni, inclusa la locazione di beni immobili, effettuate dalle associazioni sportive senza scopo di lucro, comporti oppure no una violazione del principio della neutralità fiscale (art. 13, parte A, n. 1, Sesta direttiva). Vi può essere violazione del principio della neutralità fiscale qualora un'associazione sportiva avente per scopo statutario l'esercizio o la promozione dell'educazione fisica non avesse la possibilità di optare per l'imposizione, laddove una tale possibilità esiste per altri soggetti che esercitano attività simili e che sono quindi in concorrenza con la stessa associazione.
Per determinare se i limiti di tale potere discrezionale siano stati oltrepassati nella controversia principale, il giudice del rinvio deve verificare anche se vi sia stata una violazione del requisito dell'applicazione corretta, semplice ed uniforme delle esenzioni previste. A tale scopo, esso deve tener conto, in particolare, del fatto che il sistema delle esenzioni della sesta direttiva prevede un trattamento differenziato delle operazioni effettuate dalle associazioni senza scopo di lucro solo qualora esse siano:
- connesse con la pratica dello sport;
- vengano fornite alle persone che praticano lo sport.
In tale caso, le operazioni sono esentate dall'IVA per motivi di interesse generale.

  • Corte di giustizia CE, sez. II, sent. 12 gennaio 2006, n. C-246/04

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