
LATEST NEWS 11.10.2005
RESPONSABILITÀ PENALE DELL'ORGANIZZATORE DI UN RALLY E DEL PILOTA DI UN'AUTO PARTECIPANTE ALLA GARA, PER L'OMICIDIO COLPOSO DI ALCUNI SPETTATORI, POSIZIONATI IN LUOGO PERICOLOSO E VIETATO, A CAUSA DELL'USCITA DI STRADA DELL'AUTOMOBILE DURANTE LA GARA STESSA
dott. Giuseppe Marra - trib. Ivrea
1) Risponde di omicidio colposo il pilota di un'automobile da rally per la morte cagionata agli spettatori da lui investiti in seguito all'uscita di strada del mezzo a causa di una manovra errata, e ciò quando l'imperizia del conducente supera la soglia del c.d. rischio consentito, individuata di volta in volta in ragione della perizia e prudenza propria dell'agente modello. Non interrompe il nesso di causalità la condotta imprudente delle persone offese, posizionate ai bordi della strada in posizione vietata perchè pericolosa, in quanto tale circostanza non si presenta come fattore concausale eccezionale ed imprevedibile.
2) Risponde di omicidio colposo il Direttore di Gara di un rally per la morte cagionata agli spettatori da un'auto della gara uscita di strada, in quanto egli aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento facendo rispettare le prescrizioni cautelari indicate nel provvedimento prefettizio di autorizzazione del rally, tra cui quella che imponeva una distanza minima degli spettatori dal bordo del percorso di gara
Trib. Ivrea, 12 luglio 2005, G.U. Marra, imp. Lavino Zona